Si comunica che, per la riammissione a scuola dopo malattia, sulla base del DPR n. 1518 del 22.12.1967(art.42), “l’alunno che si assenta per più di 5 giorni può essere riammesso a scuola solo dal Medico Scolastico o in assenza di questi, dietro presentazione di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”.
Pertanto “il certificato va richiesto dalla scuola all’alunno che rientra dal 7° giorno dall’inizio della malattia”.
Si allega, alla presente, il documento della Giunta Regionale della Campania- Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, contenente indicazioni in merito all’oggetto della circolare.